Modello 730/2025 Congiunto

CODICE: M730C

Come ogni anno è il momento di pensare alla dichiarazione dei redditi.
Il modello 730 (precompilato o meno) si può inviare da maggio fino al 30 settembre, mentre per il modello Redditi PF c’è tempo fino al 15 ottobre.
Non lasciare che lo stress della dichiarazione dei redditi ti travolga, fatti guidare dalla nostra esperienza.

Con Tutto Caf & Patronato, potrai compilare e inviare il tuo modello 730 in modo semplice e preciso.

65,00  (IVA inclusa)

Principali documenti necessari

  • Documento d’identità in corso di validità, delega firmata dal contribuente dichiarante e dell’eventuale coniuge per prelevare la dichiarazione precompilata, documento d’identità di eventuale soggetto delegato dal dichiarante alla presentazione della dichiarazione.
  • Tessera Sanitaria o Codice Fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico, dati anagrafici e di residenza aggiornati (e-mail – n. cellulare – n. tel. fisso).
  • Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (modello 730 o REDDITI con ricevuta di presentazione) o in assenza la CU dell’anno precedente.
  • Modello CU, anche del coniuge e dei familiari a carico (per i contribuenti che hanno percepito l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa Integrazione Guadagni, il mod. CU viene prelevato telematicamente dalla banca dati INPS).
  • Dati del sostituto d’imposta che dovrà provvedere al conguaglio (denominazione, codice fiscale, sede amministrativa, e-mail, n. telefono/fax). I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare i dati dalla CU consegnatagli dal sostituto d’imposta. In assenza di sostituto presentare il codice IBAN per permettere all’Agenzia delle Entrate di effettuare il conguaglio.
  • Dichiarazione del Sostituto d’imposta per rimborsi non liquidati al contribuente, derivanti dal Mod. 730 dell’anno precedente e non indicati nella CU.
  • Certificazione redditi e pensioni estere.
  • Certificazione degli utili o dei proventi equiparati percepiti.
  • Deleghe di acconti di imposta versati autonomamente ed eccedenze compensate (deleghe di pagamento mod. F24).
  • Ogni quant’altra documentazione attestante la percezione di redditi nell’anno d’imposta 
  • Visura catastale.
  • Atti notarili o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione.
  • Contratti di locazione Legge 431/98.
  • Canone da immobili affittati.
  • Certificazione dei dividendi azionari relativi all’anno precedente.
  • Ricevute di versamento di acconto dell’IRPEF Mod. F24 e relativa dichiarazione dei redditi.
  • Documentazione attestante attività finanziarie possedute all’estero.

Spese deducibili o detraibili

Il bonus mobili, prevede la detrazione 50% introdotta dal decreto sugli ecobonus, per l’acquisto agevolato di mobili ed elettrodomestici.  

Bonus mobili: il decreto ecobonus
Il bonus mobili o bonus arredamento consiste in una detrazione Irpef al 50% per chi esegue lavori di ristrutturazione edilizia e acquista mobili per arredare lo stesso immobile. La detrazione 50% si applica quindi sull’acquisto di mobili ed elettrodomestici, da dividere in 10 anni secondo quote costanti. L’importo massimo di spesa ammesso all’agevolazione è di 10.000 euro.

Cosa si può acquistare con il bonus mobili?
Il testo del decreto sugli eco bonus ha incluso nell’acquisto agevolato di mobili come librerie, cucine, tavoli, sedie, letti con cui arredare la singola unità immobiliare e l’acquisto di grandi elettrodomestici che rientrano nella categoria A+ o A per i forni, sempre di importo massimo di 10.000 euro se la casa è oggetto di ristrutturazione edilizia. Sono esclusi gli acquisti di mobili usati comprati da privati, antiquari e rigattieri.

Chi può fruire del bonus arredamento?
A fruire del bonus mobili sono i soggetti che effettuano lavori di ristrutturazione edilizia, compresi inquilini, locatori e coloro che utilizzano l’immobile in comodato d’uso.

Modalità pagamento

Bonifico:
Per poter fruire del bonus 50% l’acquisto del mobile o elettrodomestico deve essere effettuato dalla stessa persona a cui poi viene intestata la fattura. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario, indicando:

  • la causale di versamento la dicitura “acquisto di mobili; detrazione del 50%, articolo 16, comma 2, Dl 63/2013”;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Carta di Credito:
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Finanziamento:
La detrazione è ammessa anche nel caso di acquisto tramite finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e che il contribuente conservi copia della ricevuta di pagamento.

ATTENZIONE
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

I documenti da conservare:

  • ricevuta del bonifico
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
  • documentazione di addebito sul conto corrente
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
  • Contratto di locazione relativo all’abitazione principale, per le persone che versano l’affitto (libero mercato o convenzionali, alloggi sociali) con eventuale F23 utilizzato per il pagamento dell’imposta di registro.
  • Quietanza di versamento degli interessi per mutui ipotecari (acquisto o ristrutturazione/costruzione abitazione principale), atto di acquisto, atto di mutuo.
  • Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso.
  • Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa.
  • Concessione edilizia e fatture lavori eseguiti nel caso di mutui per ristrutturazione – costruzione abitazione principale.
  • Atti notarili per recupero credito d’imposta riacquisto prima casa.
  • Tutta la documentazione per la detrazione del 36% – 50% o 65% (per le spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche in zone ad alta pericolosità) relativa alla ristrutturazione edilizia (fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, comunicazione al Centro Operativo di Pescara, ricevuta della raccomandata).
  • Per i lavori iniziati successivamente al 14 maggio 2011, in luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare:
  1. – i dati catastali identificativi dell’immobile desumibili dalle VISURE CATASTALI (anche nel caso di acquisti di box e posti auto pertinenziali);
  2. – gli estremi di registrazione del CONTRATTO DI LOCAZIONE o di comodato se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario);
  3. – se l’immobile non è ancora stato censito gli estremi della domanda di accatastamento.
  • Documentazione attestante l’ acquisto di mobili e di elettrodomestici (detrazione 50%) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
  • Tutta la documentazione per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica (fatture, bonifici, certificazione inviata all’ENEA e relativa ricevuta di avvenuta ricezione).
  • Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione.
  • Spese scolastiche (servizi di mensa, gite scolastiche, servizi di pre e post-scuola, assicurazioni scolastiche,tranne i libri di testo e il corredo scolastico, a meno che non si tratti di dispositivi per gli alunni con difficoltà di apprendimento documentate).
  • Tasse universitarie.
  • Ricevute o quietanze di versamento per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e ad altre strutture sportive destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
  • Spese per canoni di locazione sostenute per studenti universitari fuori sede o convitti, anche all’estero.
  • Rette pagate per l’asilo nido (privato o pubblico).
  • Assegni periodici versati all’ex-coniuge – sentenza di separazione – codice fiscale dell’ex coniuge – bonifici o ricevute attestanti il versamento.
  • Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione rischio morte/vita o infortuni ed eventi calamitosi
  • Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe).
  • Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi (prosecuzione volontaria, ricongiunzione periodi assicurativi, riscatto anni di laurea, fondo casalinghe).
  • Quietanza di versamento per forme pensionistiche complementari e individuali.
  • Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (colfbadanti ,baby sitter).
  • Fatture o ricevute per visite mediche generiche o specialistiche.
  • Medicinali: scontrini “parlanti” della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia) con codice fiscale dell’acquirente, natura e quantità del farmaco (i parafarmaci e gli integratori alimentari NON sono detraibili).
  • Spese per acquisto o affitto di dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE (es. occhiali, lenti a contatto).
  • Spese odontoiatriche o oculistiche.
  • Spese per assistenza infermieristica e riabilitativa.
  • Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio.
  • Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri.
  • Ricevute per acquisto o affitto protesi sanitarie.
  • Prestazioni rese da un medico generico.
  • Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero.
  • Fatture o ricevute fiscali per spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici); certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap.
  • Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli), certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap.
  • Spese per addetti all’assistenza personale, documentazione comprovante il costo per la badante.
  • Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti politici, Istituti scolastici ecc…).
  • Spese per l’acquisto di cani guida.
  • Spese funebri.
  • Spese veterinarie.
  • Spese di trasporto pubblico
  • Spese per disturbo specifico dell’apprendimento.

Domande frequenti

NUCLEO FAMILIARE – QUADRO A

Sì, poiché la sentenza del Tribunale richiede il mantenimento diretto dei figli da entrambi i genitori, il genitore B può essere escluso dal calcolo della componente attratta o aggiuntiva.

Sì, poiché il dottorato di ricerca è assimilato ad un’attività lavorativa, è possibile barrare la casella. Di conseguenza al nucleo familiare può essere riconosciuta la maggiorazione per nuclei con figli minori ed entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della DSU.

Sì, il principio si applica sia per provvedimenti di allontanamento che di divieto di avvicinamento alla residenza familiare, sia per condotte pregiudizievoli ai figli che al coniuge. Al riguardo, nel suggerire l’opportunità di presentare, presso gli uffici comunali di riferimento, istanza di cancellazione anagrafica del coniuge interessato, anche se quest’ultimo ha la residenza anagrafica nel nucleo familiare, il principio può comunque essere applicato.

Sì, i provvedimenti di separazione consensuale o di divorzio del D.L. n. 132/2014 possono essere equiparati a quelli indicati dal DPCM n. 159/2013.

Il minore A è considerato nel nucleo della madre con cui risiede, mentre il minore B in quello del padre. Sarà necessaria un’analisi della componente attratta/aggiuntiva del genitore non residente per ciascun minore, salvo eccezioni specifiche.

Sì, poiché la perdita della responsabilità genitoriale non elimina il legame di filiazione, ma solo l’esercizio di alcune funzioni, è corretto non considerare il figlio nel nucleo dei genitori. posta elettronica. Una volta scaricati dal professionista dedicato verranno inseriti nell’archivio dei programmi ministeriali e del caf/patronato.

Si. Nel caso di un genitore con un figlio minore, inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, entrambi possono far parte dello stesso nucleo familiare anche senza trasferire la residenza in strutture protette.

CASA DI ABITAZIONE – QUADRO B

No, poiché il contratto di ospitalità in soggiorno agrituristico rientra nelle strutture ricettive aperte al pubblico e non può essere assimilato al canone di locazione previsto dalla normativa ISEE.

Sì, secondo la FAQ B_16, il contratto di locazione finanziaria può essere considerato simile al contratto di concessione in godimento previsto dalla legge e quindi può essere inserito nel Quadro B della DSU.

QUADRO FC2

Sì, l’investimento tramite Crowdfunding Immobiliare consiste nel portare progetti di acquisizione/realizzazione immobiliare agli investitori privati tramite piattaforme autorizzate. Questa forma di investimento va dichiarata nel patrimonio mobiliare di cui al quadro FC2 sezione II della DSU; più nel dettaglio, se sono state acquistate quote azionarie vanno indicate con il codice 02, mentre se  si tratta di investimento in società con capitale non quotato, va indicato con il codice 99.

Le criptovalute devono essere dichiarate nel Quadro FC2 sez. I o II della DSU con il codice meglio corrispondente al tipo di rapporto finanziario posseduto (Es. Se ho un conto corrente in cripto valute devo dichiarare un rapporto di tipo 1, se posseggo un portafoglio digitale in cripto attività presso un Prestatore di servizi in valuta virtuale (VASP) censito presso l’Organismo degli agenti e mediatori creditizi (DM 13 gennaio 2022) devo dichiararli con il tipo 99 inserendo il controvalore in euro).
Gli investimenti in acquisto di lingotti oro, gioielli e preziosi devono essere dichiarati nel Quadro FC2 sez. II cod. 99 della DSU, indicando il controvalore in euro, rilevato al 31 dicembre dell’anno rilevante per la DSU, includendoli nella categoria degli “altri strumenti e rapporti finanziari”.

QUADRO FC3

I fabbricati rurali vanno dichiarati nel quadro FC3 della DSU, ma ci sono alcune specificità da considerare:
– i fabbricati rurali che non hanno un valore ai fini IMU sono inclusi nel valore del terreno;
– gli immobili strumentali all’attività non vanno dichiarati nel quadro FC3 ma contribuiscono al patrimonio netto dell’impresa nel quadro FC2 Sez. II.

No, l’immobile precedente non può essere più indicato come abitazione principale nel Quadro FC3 della DSU. Di conseguenza nel quadro B nella sezione “casa di abitazione” la residenza presso la RSA deve essere indicata come “altro”.

QUADRO FC4

Risposta: Sì, l’AUUF è un trattamento assistenziale esente ai fini IRPEF finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. Viene inserito direttamente dall’Inps nel quadro FC8 Sez. III della DSU ordinaria.
Nell’ISEE Corrente, invece, il percettore deve inserire l’importo dell’AUUF nella sezione relativa trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari del Quadro S3.

Sì, essendo benefici non soggetti a tassazione, all’interno DSU ordinaria tali indennità devono essere auto-dichiarate nel Quadro FC4 se erogate dal datore di lavoro o nel caso erogate dall’Inps, vengono inserite direttamente dall’Istituto nel Quadro FC8 Sez. III.
Nell’ISEE Corrente, in caso di variazioni reddituali, invece, il percettore deve indicarle nella sezione relativa ai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari del quadro S3.

No, in conformità con la FAQ V_22 relativa al “Bonus Renzi”, il trattamento integrativo non
deve essere indicato nella DSU.

Sì, è consigliabile inserire i redditi da lavoro dipendente, pensione, locazione di fabbricati e
lavoro autonomo nel Quadro FC4 della DSU, anche se i redditi sono stati prodotti all’estero.

Risposta: Le somme percepite tramite il Libretto di famiglia, essendo erogate tramite l’Inps, vengono
caricate direttamente dall’Istituto nel Quadro FC8 sez. III, al netto degli oneri contributivi IVS, del
premio assicurativo INAIL e degli oneri gestionali.

Il reddito derivante dalla vendita dell’energia in esubero da impianti fotovoltaici di potenza ≤ 20 kW rappresenta un reddito diverso e, in particolare, un reddito derivante da attività commerciali non esercitate abitualmente (circolare Agenzia delle entrate n. 46/E del 2007). Tale componente reddituale, da indicare nel quadro D del modello 730 e nel quadro RL del modello REDDITI PF, concorre alla formazione del reddito complessivi ai fini Irpef; pertanto, non deve essere auto-dichiarato nel quadro FC4 della DSU poiché già incluso nel reddito complessivo ai fini Irpef riportato nel quadro FC8 della DSU. percepite tramite il Libretto di famiglia, essendo erogate tramite l’Inps, vengono caricate direttamente dall’Istituto nel Quadro FC8 sez. III, al netto degli oneri contributivi IVS, del premio assicurativo INAIL e degli oneri gestionali.

QUADRO FC4

Se le somme percepite per lo svolgimento del tirocinio sono considerate dall’ente un trattamento assistenziale, la variazione è di tipo A; se invece sono considerate un reddito da lavoro dipendente, la variazione è di tipo B.
Le somme esenti percepite per lo svolgimento di un tirocinio vanno inserite in DSU anche se il soggetto percettore è in condizione di disabilità poiché tale trattamento non è erogato in ragione di una condizione di disabilità, ma per favorire l’inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti coinvolti che potrebbero includere anche individui non affetti da disabilità.

No, non è possibile. Deve esserci coerenza tra l’ente che ha compilato la DSU ordinaria e
quello che presenta l’ISEE corrente; eventualmente vanno ripresentati entrambi presso il nuovo CAF.

VARIE

No, poiché per compilare la DSU è necessaria l’iscrizione all’anagrafe italiana. potrebbero includere anche individui non affetti da disabilità.

L’Incentivo all’Esodo non va dichiarato, essendo assimilabile al TFR, mentre l’Assegno
Straordinario di Sostegno al Reddito va dichiarato ai fini dell’ISEE. L’Assegno Straordinario di Sostegno
al Reddito, soggetto a tassazione separata, è inserito direttamente dall’INPS nel quadro FC8 (sez. III)
della DSU.

Domande frequenti

Il modello 730 é singolo se il dichiarante é uno solo e scarica lui per se stesso e/o la sua famiglia.
Il modello 730 congiunto é un modello presentato dai coniugi. All’interno del modello vengono inseriti entrambi i coniugi con tutte le spese di ognuno e comuni e viene utilizzato il dichiarante principale per i possibili debiti e/ o crediti nei confronti di agenzia delle entrate.

Abbiamo un servizio di chat istantanea. Puoi contattarci tramite il pulsante grosso verde che vedi nel fondo a destra della pagina oppure aggiungendo tra i tuoi contatti il nostro numero business ( 3756786030) e poi scrivendoci dal tuo whatsAPp! Valuteremo insieme, se fissare un appuntamento telefonico o in webcam

Tutto Caf e Patronato mette a disposizione il documento integrale con tutte le informazioni necessarie pubblicate dall’ agenzia delle entrate.

Noi di Tutto Caf e Patronato ci metteremo in contatto con lei per fornirle tutte le specifiche. Può inoltre consultare la lista dei documenti a questo link.

Via WhatsApp o via mail all’indirizzo info@tuttocafepatronato.com dopo aver effettuato l’acquisto sul portale dedicato. Noi di Tutto Caf e patronato ci metteremo in contatto con lei per tutte le specifiche.

I vostri documenti verranno automaticamente eliminati dal sistema dopo 60 giorni dal ricevimento su whatsApp e dalla casella di posta elettronica. Una volta scaricati dal professionista dedicato verranno inseriti nell’archivio dei programmi ministeriali e del caf/patronato.